14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5648 del 10 giugno 1994
Testo massima n. 1
La preclusione posta dall’art. 293 c.p.c., alla costituzione del contumace in un momento successivo all’udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l’attività difensiva delle parti e l’esercizio della funzione decisoria, sicché neanche al giudice è conferito il potere di riaprire il contraddittorio consentendo al contumace di costituirsi dopo detta udienza, salvo che la causa ritorni per qualsiasi ragione alla fase istruttoria, essendo in tal caso ammissibile la costituzione del contumace davanti al giudice istruttore, sia pure con i poteri e le limitazioni relativi alla fase processuale in cui egli abbia deciso di attivarsi nel processo. Ne consegue che nel caso di definizione parziale della controversia, con rimessione al giudice istruttore per il prosieguo dell’attività istruttoria, il contumace che si costituisce dopo la sentenza e la contestuale ordinanza del collegio, dovendo accettare la causa nello stato in cui si trova, non può più proporre domande ed eccezioni inerenti alla situazione decisa [ la cui nuova discussione attiene al successivo grado del giudizio ] avendo la possibilità di rendersi parte attiva del processo limitatamente alla parte delle domande non ancora decise.
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