14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1720 del 7 febbraio 2001
Testo massima n. 1
La cassazione, anche se con rinvio, della sentenza non definitiva, che abbia pronunziato positivamente sull’an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest’ultima totalmente dalla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull’an, viene ad essere privata del proprio fondamento logico-giuridico, che non può essere sostituito ex post dalla nuova pronunzia emessa in sede di rinvio; ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso l’indicata sentenza sul quantum, ma non anche di quello rivolto a censurare il capo della sentenza impugnata integrante una autonoma pronuncia processuale. [ Nella specie la Corte di merito, nel determinare il quantum risarcibile, aveva anche dichiarato inammissibile l’appello incidentale ].
Testo massima n. 2
La costituzione in giudizio dell’appellato contumace, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all’udienza in cui la causa è rimessa al collegio, anche al giudizio di appello applicandosi il disposto dell’art. 293, comma primo, c.p.c.; ma la purgazione della contumacia che ne deriva non spiega l’effetto di rendere possibile la proposizione di un appello incidentale, dal quale la parte sia già decaduta. [ Nella specie, i giudizi di merito avevano negato l’ammissibilità dell’appello incidentale che la parte, costituendosi, aveva proposto contro la decisione di primo grado, nel frattempo riformata con sentenza non definitiva; la S.C. ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi ].
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