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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4523 del 10 aprile 2000

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4523 del 10 aprile 2000

Testo massima n. 1

Dal combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si desume che, mentre nei casi in cui l’atto riassuntivo del processo importa un radicale mutamento della preesistente situazione processuale il contumace deve di esso essere reso edotto — mediante la relativa notificazione — perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda di mantenere la stessa condotta nella nuova situazione, negli altri casi — tra cui quello connesso alla cancellazione della causa dal ruolo — l’atto riassuntivo non va notificato al contumace.

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