Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10044 del 25 novembre 1994

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10044 del 25 novembre 1994

Testo massima n. 1

In caso di proposizione di domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado, la parte costituita che su di essa abbia accettato il contraddittorio non è legittimata a far valere la nullità dipendente dalla sua mancata notificazione a parte contumace. [ Nella specie la nullità è stata fatta valere in sede di impugnazione dalla parte già costituita in primo grado, mentre l’altra parte, come rilevato dalla Suprema Corte, aveva fatto passare in giudicato, non impugnandola, la sentenza di primo grado, con la quale ai due convenuti, in accoglimento della domanda nuova di carattere possessorio — proposta con mutatio libelli in sostituzione di una precedente domanda petitoria — era stato ordinato l’«arretramento» di una costruzione da loro eseguita in violazione di una veduta il cui possesso era esercitato dagli attori ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze