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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7436 del 10 agosto 1996

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7436 del 10 agosto 1996

Testo massima n. 1

Nel caso di intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., nell’ipotesi in cui avendo l’originario convenuto negato di essere titolare dell’obbligazione dedotta in giudizio ed abbia indicato un terzo come titolare di tale obbligazione, l’intervento sia stato disposto al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte realmente obbligata rispetto al titolo fatto valere con l’atto introduttivo del giudizio, la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa non può essere considerata nuova e pertanto non è necessario che la stessa venga notificata allo stesso rimasto contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c. Viceversa la suddetta notifica è necessaria quando la domanda proposta nei confronti del terzo si fondi su un titolo giuridico diverso da quello fatto valere nei confronti dell’originario convenuto, atteso che in tale ipotesi si verifica una mutazione anche oggettiva del rapporto processuale che deve essere necessariamente portata a conoscenza dell’interessato contumace, in assolvimento dell’onere espressamente imposto dalla norma da ultimo citata.

Testo massima n. 2

Nell’ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per un errore che abbia precluso al giudice d’appello l’esame del merito della causa, di talché questi non abbia avuto modo di esprimere alcun convincimento sulla stessa, il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, atteso che non è riconducibile alla fattispecie suddetta l’ipotesi di cui all’art. 383 c.p.c., nella parte in cui prevede la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, norma la cui ratio è quella di consentire che il nuovo accertamento venga effettuato senza preconcetti o condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività ed imparzialità.

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