14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 574 del 17 gennaio 2001
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 292 c.p.c., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell’esclusivo interesse del contumace. Ne consegue che l’inosservanza dell’obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all’atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata.
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