14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14625 del 17 giugno 2010
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo di quest’ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d’impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
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