14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 28293 del 31 dicembre 2009
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale, ai sensi dell’art. 292, primo comma, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all’udienza fissata per l’interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]