14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7234 del 12 giugno 1992
Testo massima n. 1
Il termine, che a norma dell’art. 292 c.p.c., va fissato per la notificazione di atti al contumace, non ha natura perentoria, sicché la sua omessa indicazione non spiega di per sé effetti invalidanti.
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Testo massima n. 2
L’art. 292 comma 1, nel disporre che l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio deve essere notificata «personalmente» al contumace, non esige la consegna dell’atto a mani proprie, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., restando la notificazione eseguibile anche con le modalità di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c., ove ne ricorrano i relativi presupposti.
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