14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10411 del 18 luglio 2002
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
La previsione di una serie di atti che devono essere obbligatoriamente notificati al contumace a pena di nullità, inserita nell’art. 292 c.p.c., è dettata nell’esclusivo interesse del contumace stesso, con la conseguenza che l’omessa notifica di uno di questi atti [ nel caso di specie: comparsa di intervento ] determina una nullità relativa, che può essere rilevata soltanto da quest’ultimo e non anche da una delle parti del giudizio.
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