Cass. pen. n. 6514 del 3 giugno 1998
Testo massima n. 1
L'individuazione di un adeguato movente dell'azione omicidiaria perde qualsiasi rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato.