14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6906 del 11 giugno 1992
Testo massima n. 1
In tema di omicidio, consumato o tentato, il compartecipe che non ha commesso l’azione tipica del reato lesivo della vita o dell’integrità fisica della vittima risponderà dell’evento diverso e più grave verificatosi a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. se è provata la rappresentazione in concreto di detto evento come possibile conseguenza dell’azione concordata dal correo, rappresentazione che è desunta con discrezionale valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata, dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti, oppure non ne risponderà se detta rappresentazione sarà ritenuta insussistente.
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