14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7321 del 27 giugno 1995
Testo massima n. 1
In tema di concorso di persone nel reato, solo l’evento atipico – cioè il fatto eccezionale e del tutto imprevedibile, non una prospettazione meramente soggettiva di non passaggio al reato più grave – può escludere la responsabilità a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. [ Nella fattispecie, gli autori di una rapina si preparavano ad allontanarsi, dopo la commissione del fatto, allorquando erano giunti sul posto agenti di polizia; ne era seguito un conflitto a fuoco nel quale avevano riportato la morte due degli agenti accorsi. La Suprema Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità anche per l’omicidio, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., enunciando il principio di cui in massima ].
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Testo massima n. 2
Nel nostro ordinamento processuale penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione resa nelle forme di legge è un elemento probatorio da valutare senza alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella obbligatoria motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; i limiti alla formazione del libero convincimento che pongono i commi secondo e terzo dell’art. 192 sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, perché mentre è stabilito per legge che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non siano autosufficienti e necessitino quindi di verifiche estrinseche, la confessione ben può costituire prova sufficiente di responsabilità del confidente, indipendentemente dall’esistenza di riscontri esterni, perché il giudice nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con logica motivazione, del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa.
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