14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1209 del 31 gennaio 1987
Testo massima n. 1
La prova della volontà omicida va ricavata dall’esame di elementi soggettivi oppure oggettivi dai quali essa possa logicamente desumersi. Nella prima categoria [ elementi soggettivi ] vanno ricompresi quelli riconducibili all’autore del fatto come, ad esempio, la causale del delitto, l’indole del reo, le manifestazioni dell’animo; nella seconda [ elementi oggettivi ] vanno ricomprese tutte le circostanze esteriori che normalmente costituiscono espressione del fatto psicologico da provare, come, ad esempio, il modo dell’aggressione, il mezzo omicida, la condotta dell’imputato durante e dopo il fatto.
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