14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3649 del 28 gennaio 2010
Testo massima n. 1
La mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni di conversazioni intercettate, non determina alcuna nullità, né l’inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell’attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l’ascolto diretto dei nastri.
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