14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1752 del 14 gennaio 2013
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il termine entro il quale vanno rilasciate le copie delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche deve essere sufficiente per consentire il solo ascolto delle registrazioni e non la trascrizione delle stesse a mezzo di proprio consulente. [ Nella specie, la Corte ha ritenuto congruo, a fronte di un non rilevante numero di intercettazioni, il termine di due giorni liberi tra il rilascio di copie delle registrazioni e l’udienza di riesame ].
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