14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13463 del 22 marzo 2013
Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l’art. 271, comma primo, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell’art. 268, comma settimo, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen.
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