14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5903 del 18 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Ai fini dell’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l’emissione di una misura cautelare non è necessaria la trasmissione del verbale previsto dall’art. 268, comma primo, c.p.p., ma è sufficiente la trasmissione, con la richiesta del P.M., di una documentazione sommaria e informale, come i c.d. brogliacci di ascolto. E invero, mentre è necessaria la trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per dimostrare che le intercettazioni non sono state diposte in violazione di un divieto stabilito dalla legge [ vizio che senz’altro pregiudicherebbe la possibilità di tenere conto degli indizi attraverso di esse acquisiti per l’emissione della misura ], lo stesso valore non si può attribuire al verbale, la cui funzione è solo di dare atto delle modalità di svolgimento delle relative operazioni. [ Fattispecie concernente intercettazioni ambientali, in relazione alle quali, peraltro, la S.C. ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui all’art. 268, comma terzo, c.p.p. ].
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