14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18609 del 11 maggio 2011
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il difensore che deduca la nullità d’ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista del giudizio di riesame, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, e utilizzate per l’emissione di un provvedimento di coercizione personale, ha l’onere di provare l’omesso o ritardato rilascio della documentazione.
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