14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7761 del 30 marzo 2010
Testo massima n. 1
In tema di condominio, la collocazione delle tubazioni di un impianto idrico destinato al servizio di alcuni appartamenti dell’edificio all’interno delle mura di uno di essi comporta, in virtù del rapporto di accessorietà necessaria fra beni di proprietà esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio degli edifici, l’instaurazione di un rapporto di comproprietà tra i condomini titolari delle unità immobiliari servite dall’impianto, in virtù del quale il titolare dell’appartamento in cui le tubazioni sono collocate, pur non subendo limitazioni nel suo autonomo ed esclusivo godimento, ha l’obbligo di consentirne e conservarne la destinazione al servizio comune, configurandosi l’impedimento all’utilizzazione del servizio da parte degli altri comproprietari come un uso illegittimo dei poteri a lui spettanti in qualità di comproprietario. [ Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui il titolare dell’appartamento in cui erano collocate le tubazioni aveva chiuso la saracinesca dell’impianto ].
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