14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 27307 del 24 giugno 2003
Testo massima n. 1
In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, per impianto inidoneo, ai sensi dell’art. 268 comma 3 c.p.p., tale da giustificare l’utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, deve intendersi non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che pur essendo disponibile e funzionante non riesca a raggiungere, nel caso concreto, lo scopo a cui è preposto, in relazione al reato per cui si procede e alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento.
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Testo massima n. 2
Nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall’art. 577, comma 1, n. 3 c.p., richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell’animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l’altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l’insorgenza e l’attuazione di tale proposito [ nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non essendo stato individuato il momento dell’insorgere del proposito criminoso, per la mancata prova del movente dell’omicidio, non era stato possibile valutare l’esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione, per cui non risultava neppure accertata la sussistenza della circostanza aggravante ].
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