14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3667 del 9 aprile 1998
Posted at 16:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per la comproprietà dei condomini sull’appartamento destinato ad alloggio del portiere
occorre o che esso sia contemplato tra le parti comuni nei trasferimenti delle singole unità abitative o che, per la stabilità di tale destinazione e per le caratteristiche strutturali e funzionali dell’appartamento, questo costituisca pertinenza del fabbricato.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]