14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8899 del 28 ottobre 1994
Testo massima n. 1
Tra requisiti formali del testamento olografo [ costituiti, a norma dell’art. 602 c.c., dalla sua totale autografia, dall’apposizione della data — per la quale non è richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell’atto — e dalla sottoscrizione in calce, che può anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare con certezza la persona del testatore ] non è compreso quello della regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore.
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