14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42210 del 28 ottobre 2004
Testo massima n. 1
L’eccezionalità della normativa che disciplina la c.d. «attività di contrasto» prevista dall’art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, esclude che essa possa avere applicazione, per analogia, al di fuori dei casi espressamente previsti. Debbono, pertanto, ritenersi inutilizzabili, anche ai fini dell’imposizione e del mantenimento di un sequestro probatorio, i risultati di detta attività quando il reato allo stato ipotizzabile sia soltanto quello di cui all’art. 600 quater [ detenzione di materiale pornografico ], non compreso nell’elencazione di cui al citato art. 14 della legge n. 269/1998.
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