14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9236 del 12 luglio 2000
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
La condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza di primo grado può costituire titolo esecutivo, a norma dell’art. 474 c.p.c., soltanto nel caso in cui essa risulti accessoria ad una sentenza di condanna dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 stesso codice [ ovvero ad una sentenza esecutiva per espressa previsione di legge ], ma non quando consegua alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]