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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1950 del 12 giugno 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1950 del 12 giugno 1997

Testo massima n. 1

Fermo restando il principio secondo il quale in sede di riesame del sequestro il giudice non può sindacare la fondatezza e la gravità degli indizi, ma deve limitarsi a verificare la astratta configurabilità dell’ipotesi delittuosa indicata e la riferibilità ad essa dell’oggetto del sequestro, non può ritenersi legittimo il sequestro della documentazione contabile relativa ad un intero gruppo di società finalizzato alla ricerca di prove relative all’avvenuta corruzione di un ufficiale della guardia di finanza incaricato di controlli relativamente ad alcune società del medesimo gruppo in mancanza di indicazioni che consentano di correlare l’asserita corruzione ad un ipotizzabile falso in bilancio.

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