14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 833 del 29 marzo 1994
Testo massima n. 1
Le risultanze e le certificazioni anagrafiche, nel loro valore di pubblicità e non costitutivo, inducono una presunzione semplice circa la residenza in un determinato luogo delle sole persone che in esso anagraficamente risultano avere fissato stabilmente la loro dimora, per cui detta presunzione è certamente superabile in virtù di oggettive ed univoche circostanze di fatto, che denunciano come nel suddetto luogo altri soggetti dimorano, ovvero come esso appartenga pure ad altri a titolo diverso dalla normale dimora. Ne consegue che è legittimo il sequestro di cose pertinenti al reato, rinvenute in luogo non corrispondente alla residenza anagrafica dell’indagato, ma nella quale risulti che quest’ultimo ha facoltà di riporre, custodire o mantenere beni di sua esclusiva proprietà. [ Fattispecie relativa a sequestro di danaro contante e altri oggetti rinvenuti nell’abitazione dei genitori dell’indagato ].
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