Cass. civ. n. 1811 del 30 marzo 1981
Testo massima n. 1
Il giudice del merito, indipendentemente dalla richiesta delle parti, ha facoltà di emettere una pronuncia non definitiva, quando ritenga di poter decidere, in base alle prove raccolte, soltanto alcune delle questioni a lui sottoposte, riservando ad una successiva pronuncia, da emanare a seguito dell'espletamento di ulteriori atti istruttori, la decisione definitiva sui restanti capi della domanda.