14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 251 del 14 marzo 1995
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, l’interessato a cui, se presente, deve essere consegnata la copia del decreto di sequestro, non è necessariamente anche il proprietario della cosa sottoposta a sequestro, bensì, come risulta dal successivo art. 257 c.p.p., l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla sua restituzione. Ne consegue che la mancata notifica al proprietario della cosa sottoposta a sequestro, non presente al momento del compimento del sequestro, non dà luogo ad alcuna nullità.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]