14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3556 del 27 marzo 1993
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, nel conferire all’autorità giudiziaria la facoltà di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione del sequestro, l’art. 253, comma terzo, c.p.p. non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario con il singolo ufficiale, caratterizzato da una valutazione di capacità o affidabilità personale, ma ha semplicemente voluto consentire al magistrato di non eseguire personalmente il sequestro e di delegare un ufficiale della polizia giudiziaria, in quanto istituzionalmente destinata ad assolvere la propria attività «alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria ] [ art. 56 c.p.p. ]. Ne consegue la ammissibilità della subdelega da parte dell’ufficiale delegato, semprechè questi deleghi a sua volta altro ufficiale di polizia giudiziaria.
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