Cass. pen. n. 28912 del 07 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio - Sussistenza.


In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. (In motivazione la Corte ha reputato irrilevante che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. faccia esclusivo riferimento all'impugnazione delle sentenze, poiché l'ordinanza in questione, emessa ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., riveste, al pari delle sentenze, carattere definitorio del giudizio di cognizione).

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 25419 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D