Cass. civ. n. 1551 del 25 maggio 1956

Testo massima n. 1


Presupposto logico necessario perché il debitore possa essere condannato al pagamento di una provvisionale è che il giudice ritenga già raggiunta la prova concreta della sussistenza del debito nei limiti della quantità per cui la provvisionale è concessa. Consegue che, formatosi il giudicato su tale presupposto logico giuridico, ogni ulteriore questione sulla effettiva esistenza di danni valutabili entro detti limiti, resta definitivamente preclusa.