14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3283 del 3 giugno 1985
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’opposizione del convenuto, quale fatto ostativo a che l’attore, dopo aver chiesto la condanna al pagamento di una somma di denaro, possa successivamente limitare la domanda all’an debeatur con riserva di agire in separata sede per la liquidazione del quantum, non postula l’uso di formule particolari, essendo sufficiente una inequivoca volontà di mantenere il giudizio unitario, come quella evincibile da una richiesta di consulenza tecnica anche sulla quantificazione del debito.
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