14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1002 del 4 luglio 1992
Testo massima n. 1
Il sequestro di cui all’art. 253 nuovo c.p.p. deve essere adottato sulla base di esigenze probatorie e non per impedire la perpetrazione di altri eventuali reati futuri o per rendere possibile provvedimenti eventualmente conseguenziali alla sentenza di condanna, non rientrando tali finalità tra quelle legislativamente previste. Il provvedimento di sequestro deve dare conto della verifica della sussistenza delle suddette esigenze, con motivazione adeguata idonea a convincere della necessità della misura adottata.
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