14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5309 del 18 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Poiché anche in relazione al «corpo del reato» vige l’obbligo, previsto dall’art. 262 c.p.p., della restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto quando non è più necessario mantenerne il vincolo ai fini della prova, e poiché, inoltre, non può ritenersi che il corpo del reato sia sempre necessario per l’accertamento dei fatti e debba quindi formare in ogni caso oggetto di sequestro, il provvedimento che ne dispone il sequestro probatorio deve sempre indicare le finalità che con l’atto si intendono perseguire ed il giudice del riesame deve farsi carico di controllare tali finalità per verificare la legittimità del provvedimento stesso.
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