14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2659 del 23 aprile 1986
Testo massima n. 1
L’art. 278 c.p.c., il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all’an debeatur con rinvio della liquidazione del quantum a successiva fase dello stesso giudizio, sulla sola base dell’istanza della parte interessata e senza necessità dell’adesione della controparte [ richiesta nel diverso caso in cui detta liquidazione venga rinviata ad un separato giudizio ], non esonera l’attore, all’atto della rimessione della causa al collegio, dall’onere della formulazione integrale delle proprie conclusioni e dell’indicazione dei mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del quantum, secondo la disciplina generale fissata dagli artt. 187 e 189 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto di tali deduzioni probatorie, la suddetta istanza non vale ad escludere il potere-dovere del giudice di rigettare la domanda.
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