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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6517 del 26 aprile 2012

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6517 del 26 aprile 2012

Testo massima n. 1

Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione dalla stessa affrontata, con la conseguenza, da un lato, che l’appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall’altro, che il giudice di secondo grado, investito dell’appello avverso detta sentenza, ha potere di cognizione limitatamente alla questione con essa decisa, né può, riformando tale pronuncia, procedere all’esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice “a quo”. [ Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio, in applicazione estensiva dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza della corte d’appello che, investita dell’impugnazione di una sentenza non definitiva, dopo aver accertato l’ “error in procedendo” in punto di separazione della decisione sull’ “an” da quella sul “quantum debetaur”, aveva esteso la propria cognizione al merito della domanda risarcitoria, rigettandola per carenza di prova, ancorché la stessa fosse ancora oggetto della cognizione del giudice di primo grado ].

Testo massima n. 2

La richiesta di condanna specifica al risarcimento del danno, sia essa formulata in maniera determinata o indeterminata, dà luogo ad un’unica domanda giudiziale, e non a due distinti capi di domanda sull’ “an” e sul “quantum” debeatur. Ne consegue che in detta ipotesi non trova applicazione l’art. 277, secondo comma, cod. proc. civ., il quale consente, ove siano state avanzate più domande, la decisione separata di alcune di esse per le quali non sia necessaria ulteriore attività istruttoria, presupponendo la scissione del giudizio sull’ “an” da quello sul “quantum”, a norma dell’art. 278, primo comma, cod. proc. civ., un’espressa richiesta della parte, la cui volontà in tal senso non può desumersi dalla formulazione di una domanda di risarcimento di danni non determinati, ma determinabili.

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