Cass. pen. n. 8437 del 28 luglio 1988
Testo massima n. 1
Lo stato di emozione profonda, determinato dall'impulso spasmodico all'azione e/o dalla paura, in tema di omicidio, anche tentato nulla toglie alla piena imputabilità dell'agente e soprattutto alla qualificazione del dolo, che, anzi, concorre a definire. (Fattispecie in tema di dolo alternativo, mirato cioè a neutralizzare la vittima, mediante il ferimento o l'uccisione).