14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6396 del 3 maggio 1990
Testo massima n. 1
In tema di omicidio volontario non assume rilievo il criterio della prevedibilità, sia pure in grado elevato, dell’evento morte, ma quello della effettiva previsione del probabile o possibile decesso come conseguenza dell’azione, ciò nonostante ugualmente e volontariamente eseguita. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M., è stato ritenuto che non poteva assumere rilievo il gran numero di colpi comunque inferto al capo della vittima e che il P.M. riteneva non potessero non avere reso coscienti gli aggressori dell’elevato grado di prevedibilità dell’evento letale [ che tuttavia, malgrado il gran numero di colpi, non si sarebbe verificato senza la grave ferita di cui peraltro non si era nemmeno con certezza accertata l’origine ].
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Testo massima n. 1
Per «folla in tumulto», di cui all’attenuante prevista dall’art. 62, n. 3 c.p., deve intendersi una riunione imponente e disordinata di individui che per un concorso di emozioni reagisca in modo improvviso e rumoroso. La predetta attenuante trova il suo fondamento nello stato di minorata resistenza psichica cagionata dall’anzidetta reazione improvvisa, violenta e rumorosa. [ Nella specie è stata esclusa l’applicabilità dell’attenuante, essendosi trattato di azione condotta da un gruppo coordinato di individui che avevano freddamente calcolato i fatti di aggressione, e, pur se vi era effettivamente della folla presente al momento dell’aggressione, essa non era affatto in tumulto ].
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