14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6471 del 15 luglio 1997
Testo massima n. 1
Sebbene, di norma, la pronunzia giurisdizionale sul merito debba essere unica e tale da definire il giudizio con un unica sentenza, quando il giudice riconosca che la sollecitata definizione di una parte della domanda o di alcuni capi dell’unica domanda sia di apprezzabile interesse per le parti può derogare al principio generale di concentrazione della decisione in un unica sentenza, restando escluso che ove vi deroghi in mancanza della richiesta delle parti prevista dall’art. 277 c.p.c. la sentenza risulti affetta da nullità, attesa l’assenza di una previsione di legge in tal senso e non configurandosi violazione di principi di ordine pubblico o di finalità essenziali del processo.
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