14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10416 del 23 ottobre 1997
Testo massima n. 1
La natura indiscutibilmente amministrativa della fase presidenziale del procedimento disciplinato dall’art. 274 c.p.c. [ fase meramente prodromica rispetto a quella che si svolge, successivamente, dinanzi al giudice designato dal presidente per la pronuncia sull’eventuale riunione ] comporta che alcun concreto nocumento può derivare, alla parte, dall’eventuale vizio di comunicazione del decreto di convocazione dinanzi al presidente del tribunale [ vizio che ne abbia impedito la pur prevista partecipazione in tale fase ] qualora le sia stato, comunque, possibile far valere le proprie ragioni nella fase successiva, dinanzi al giudice designato.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]