14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1697 del 25 gennaio 2008
Testo massima n. 1
Nel caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell’art. 274, secondo comma, c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell’ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno [ ad uno stesso ufficio giudiziario ] di trattazione delle cause, e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice. Peraltro, l’esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poichè i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]