14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4299 del 16 dicembre 1974
Posted at 16:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
I pianerottoli, quali componenti essenziali delle scale comuni, sono per presunzione di legge — salvo diverso titolo — comuni tra tutti i condomini. Essi non possono essere, quindi, incorporati nell’appartamento di proprietà esclusiva del singolo condomino, in quanto tale incorporazione costituisce un’alterazione della destinazione della cosa comune ed un’utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]