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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10682 del 24 aprile 2008

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10682 del 24 aprile 2008

Testo massima n. 1

La chiamata in causa del terzo ad istanza dell’attore non può essere chiesta, né autorizzata, dopo la prima udienza, nemmeno nell’ipotesi in cui l’interesse alla chiamata sia sorto successivamente a tale momento. La violazione del termine in esame è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla costituzione del terzo chiamato, a meno che quest’ultimo non accetti il contraddittorio nello stato in cui si trova la causa [ fattispecie anteriore alle modifiche apportate all’art. 269 c.p.c. dalla legge n. 353 del 1990 ].

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