Cass. civ. n. 2257 del 8 agosto 1949

Testo massima n. 1


Ai sensi del capoverso dell'art. 268 c.p.c., soltanto al terzo che comparisca volontariamente, anche ad istruttoria ultimata, per l'integrazione necessaria del contraddittorio, è consentito di compiere atti che non sono più consentiti alle altre parti.

Normativa correlata