14 Mag Cassazione civile sentenza n. 789 del 3 luglio 1946
Testo massima n. 1
L’azione di revisione di rendiconto di natura affatto eccezionale, presuppone la definizione irrevocabile, convenzionale o giudiziale, del conto e superando i comuni principii della immutabilità unilaterale dei contratti e della efficacia della cosa giudicata, tende all’esame o riesame di singole partite, considerate come oggetto di contestazione autonoma, che s’impugnino per materiali ed evidenti errori, omissioni, falsità o duplicazioni, elementi di fatto nuovi, conosciuti dopo la definizione del conto.
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