14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2324 del 1 marzo 1995
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 1117 c.c., che include le scale tra le cose che si presumono comuni, ove non risulti espressamente dal titolo, non è limitata all’ipotesi di edifici divisi per piano, ma applicabile, per analogia, anche quando si tratti di edifici limitrofi appartenenti a proprietari diversi, persino se aventi caratteristiche di edifici autonomi, sempre che le cose di cui si controverte, pur insistenti sull’area di uno solo di essi [ o a cavallo del confine ], risultino destinate oggettivamente e stabilmente alla conservazione o all’uso di entrambi gli edifici medesimi.
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