Cass. civ. n. 11687 del 26 novembre 1993
Testo massima n. 1
L'esperimento giudiziario è rimesso alla iniziativa e discrezionale valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.
L'esperimento giudiziario è rimesso alla iniziativa e discrezionale valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.