Cass. civ. n. 3710 del 29 marzo 1995
Testo massima n. 1
L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c. è rimessa all'iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia emesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.