14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3710 del 29 marzo 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’ammissione dei mezzi di prova di cui all’art. 261 c.p.c. è rimessa all’iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia emesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.
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