Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3710 del 29 marzo 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3710 del 29 marzo 1995

Testo massima n. 1

L’ammissione dei mezzi di prova di cui all’art. 261 c.p.c. è rimessa all’iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia emesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze