14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1318 del 3 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Nel caso di ispezione giudiziale compiuta, con la continua assistenza di un consulente tecnico appositamente nominato [ art. 259 c.p.c. ], si verifica una tale compenetrazione dei due mezzi di istruzione probatoria da rendere inconcepibile l’esistenza di rigorosi sbarramenti tra l’uno e l’altro, per cui se il giudice, a conclusione dell’ispezione — durante la quale, con l’ausilio del consulente e previo suo giuramento, abbia eseguito rilievi tecnici, riscontrato dati fenomenici e compiuto esperimenti — dà incarico al consulente stesso di rielaborare, coordinare e valutare gli elementi già raccolti o anche di procedere, fuori della presenza di esso giudice, ad una più dettagliata osservazione e descrizione dei medesimi, tale ulteriore attività dell’ausiliare, culminante in una relazione scritta, non costituisce «inizio delle operazioni» di accertamento tecnico, essendo il semplice prosieguo delle operazioni già intraprese in precedenza nel pieno rispetto delle garanzie difensive delle parti.
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